Piano del consumatore precetto: tutto quello che c’è da sapere
Il piano del consumatore è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la Legge 3 del 2012 (così come modificata dal Decreto Legge n. 179 del 2012) al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento dei soggetti non sottoponibili al fallimento, oggi liquidazione giudiziale.
Lo scopo è quello di assicurare a tali soggetti la cosiddetta esdebitazione, ovvero, la cancellazione dei debiti contratti).Per completezza, occorre precisare che la legge prevede, accanto al piano del consumatore, anche altri strumenti di tutela come ad esempio l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio.
Con particolare riferimento al piano del consumatore, è necessario precisare che questo rappresenta, tra le tre procedure, quella probabilmente più favorevole per il soggetto indebitato poiché gli permette, con una rata sostenibile, di giungere all’effetto esdebitativo con particolare semplicità e conservando i propri beni eventualmente pignorati.
Chi può accedervi?
In piano del consumatore ha un presupposto soggettivo, dunque, è suscettibile di essere applicato solamente a determinati soggetti, ovvero, i consumatori, i quali sono definiti dall’art. 6 della legge n. 3 del 2012 come il “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta“.
Pertanto, non possono usufruire dei vantaggi che ruotano attorno al piano del consumatore tutti coloro che non rivestono tale “status”, come ad esempio coloro che hanno in qualche modo contratto debiti per ragioni imprenditoriali o professionali.Tuttavia, occorre precisare che di recente la Suprema Corte di Cassazione sta tentando di allargare in via interpretativa le maglie dell’accessibilità al piano, sul punto ad esempio leggasi la sentenza della Cassazione del 1 febbraio 2016 n. 1869 la quale ha ampliato, da un lato, l’ammissibilità del piano a chi pur avendo in passato attività imprenditoriali, non ne presenti debiti residui al momento della presentazione del piano, e dall’altro, ha aperto all’ammissibilità del piano per chi, come accade spesso, ha assunto la posizione di garante per posizioni debitorie di natura imprenditoriali che non gli appartenessero direttamente.Contenuto della proposta e deposito
La proposta del piano del consumatore deve contenere l’indicazione di tutti i creditori e della percentuale di credito che verrà soddisfatta per ciascuno di essi.
Il piano deve altresì indicare il numero complessivo delle rate da pagare, l’importo delle singole rate e le scadenze del pagamento.Inoltre, va identificata la modalità attraverso la quale verrà effettuata la vendita di eventuali cespiti, mentre se il bene dovesse essere gravato da mutuo, sarà possibile mantenere la proprietà della prima casa.Ad ogni modo, le percentuali di credito da soddisfare e le relative tempistiche di pagamento possono variare a causa di eventuali privilegi vantati dai creditori come ad esempio l’ipoteca, oppure vi siano soltanto creditori chirografari, in tal caso viene ampiamente garantita la cosiddetta par condicio creditorum.Relazione dell’organismo di composizione della crisi
L’organismo per la composizione della crisi provvede alla redazione di una relazione particolareggiata in cui viene attestato, innanzitutto, che il richiedente non si è indebitato per sua colpa, che la documentazione da lui addotta è completamente attendibile, che il piano risulta essere conveniente rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria.
Infine, la relazione deve contenere anche la sostenibilità della proposta, ovvero, che il richiedente sia veramente in grado di pagare quello che promette con il piano.La relazione dell’OCC è l’ultimo documento che normalmente viene allegato al piano e depositato presso il Tribunale competente.Procedimento di omologazione
Giunti a questo punto, il soggetto debitore deposita in Tribunale una proposta di piano e la relativa relazione, chiedendone l’omologazione da parte del giudice.
Una volta ricevuta la proposta, il giudice è tenuto a fissare un’udienza all’uopo predisposta in cui possano intervenire anche i soggetti creditori, prestando le relative osservazioni.Il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto della proposta, deve pervenire entro e non oltre i sei mesi dal deposito.Se il giudice ritiene che la proposta sia meritevole di accoglimento, omologa il piano.Assenza del voto dei creditori
A differenza di ciò che avviene in altre procedure simili, con il piano del consumatore non è assolutamente necessario il consenso dei soggetti creditori.
Forse è proprio questo uno dei più grandi vantaggi di questo particolare istituto.Questo perché la decisione del giudice è quasi sempre orientata a tutelare il soggetto debitore e la possibilità di garantire allo stesso uno stile di vita quantomeno dignitoso.Gli effetti dell’omologazione del piano
Una volta omologato il piano del consumatore, i creditori non possono più attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del soggetto debitore.
Ma non finisce qui, eventuali vendite ai pubblici incanti, pignoramenti etc, vengono letteralmente inibiti e integralmente sostituiti dal piano.Inoltre, quest’ultimo blocca anche le cessioni del quinto dello stipendio.Il motivo è molto semplice, il piano ha come finalità quello di soddisfare, nei limiti del possibile, tutto il ceto creditorio, evitando così di soddisfare solo alcuni creditori.Ad ogni modo è bene precisare che, una volta ottenuta l’omologazione del piano, il debitore sarà tenuto a rispettare le scadenze previste dallo stesso, in caso di mancato pagamento lo stesso decadrà da tutti i benefici ed il piano perderà definitivamente la sua efficacia.Una volta scaduto il termine del periodo di pagamento previsto nel piano del consumatore omologato (in genere dura almeno qualche anno) il debitore sarà legittimamente considerato libero, a tutti gli effetti di legge, da ogni debito, pur avendo pagato solo una parte delle somme che effettivamente doveva ai propri creditori.