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Ottobre 3, 2018 da Gerardo

Le sanzioni per i reati tributari

Dopo aver specificato di che cosa si occupa l’ avvocato tributarista, restano alcune questioni attinenti, alcune delle quali approfondiremo, come le condizioni necessarie per effettuare una confisca per equivalente nei reati tributari, se in caso di reati tributari è previsto patteggiamento, quali sono le attenuanti che incorrono in caso di condotte delittuose in ambito fiscale, come funziona la prescrizione nei reati tributari, etc.

Le sanzioni per i reati tributari

Ma non prima di aver riportato quali sono le sanzioni previste per i reati tributari:

  • Per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che rappresenta il reato tributario più grave, è prevista la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
  • Per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena è la medesima della fattispecie precedente
  • Per la dichiarazione infedele la pena prevede la reclusione da uno a tre anni
  • Per l’omessa dichiarazione è stabilita la galera da un anno e 6 mesi a 4 anni
  • Per l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta idem
  • Per l’emissione di documenti per operazioni inesistenti la reclusione va da un anno a 6 mesi a 6 anni
  • Per l’occultamento o distruzione di documenti contabili il carcere va da un minimo di un anno e 6 mesi a un massimo di 6 anni
  • Per l’omesso versamento IVA si viene puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni
  • Per l’indebita compensazione la galera può andare da 6 mesi a 2 anni
  • La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è punita con la galera da 6 mesi a 4 anni, e se l’imposta non versata o pagata parzialmente supera i 200.000 euro la reclusione va da un anno a 6 anni

Per la trasmissione di atti o documenti falsi alla punizione si aggiunge una sanzione accessoria:

  • interdizione dai pubblici uffici per non meno di 6 mesi e non più di 3 anni;
  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per non meno di 1 anno e non più di 3;
  • interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per non meno di 1 anno e non più di 5;
  • interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
  • pubblicazione della sentenza.

Reati tributari: confisca per equivalente

Qualora un accusato venga condannato può essere disposta confisca per equivalente, vale a dire il sequestro di denaro, beni o altre utilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato.

L’istituto mira a impedire che il criminale possa godere economicamente del frutto dell’atto criminoso, per cui la confisca per equivalente non è commisurata né alla colpevolezza del reo, né alla gravità dell’illecito.

La giurisprudenza tende ad ampliare la portata dei beni confiscabili anche a quelli acquisiti da terzi per donazione o compravendita dall’imputato.

Nel Codice penale l’istituto è previsto per:

  • il delitto di usura
  • i reati contro la pubblica amministrazione e gli interessi della comunità europea
  • talune ipotesi di truffa.

È prevista inoltre a carico dell’ente collettivo nel caso di reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

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Reati tributari: il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato/imputato in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge che ha esteso tale misura al suddetto reato, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.

Inoltre, la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto anche sui beni intestati a una persona giuridica, quando sia dimostrato che l’ente costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell’amministratore autore del reato tributario.

Reati tributari: patteggiamento

La Corte Costituzionale ha stabilito che il patteggiamento per i reati tributari (quelli di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000) può essere richiesto solo quando il debito tributario sia stato pagato.

«La negazione legislativa di tale rito alternativo (patteggiamento) non vulnera il nucleo del diritto di difesa, giacché la facoltà di chiedere l’applicazione della pena, peraltro esclusa per un largo numero di reati, non può essere considerata condicio sine qua non per un’efficace tutela della posizione giuridica dell’imputato».
«L’onere patrimoniale imposto non genera alcuna disparità di trattamento».

Reati tributari: come opera la prescrizione

A differenza di quanto previsto per gli altri reati penali, la prescrizione per gli illeciti fiscali è interrotta anche da atti non provenienti dall’autorità giurisdizionale ma dagli uffici dell’Erario e dall’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, per 1) l’Omesso versamento di ritenute dovute o certificate, 2) l’Omesso versamento di IVA, 3) l’Indebita compensazione e 4) la Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si applica la disciplina ordinaria e, quindi, detti reati si prescrivono in 6 anni (fino a 7 anni e 6 mesi quando si verifichino interruzioni); tutti gli altri illeciti presenti nel DLgs. 74/2000 si prescrivono, invece, in 8 anni (che diventano 10 per effetto dell’interruzione).

Tuttavia, il termine di prescrizione del reato fiscale può essere ulteriormente prolungato.

Infatti, il corso della prescrizione è sospeso anche dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado e/o in secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza del grado successivo.

Entrambe queste sospensioni, però, non hanno una durata indefinita, ma un massimo di un anno e sei mesi: dunque, nel caso in cui ricorrano entrambe, il termine complessivo di sospensione non può superare i 3 anni.

Il che significa che, nei vari gradi di giudizio, i termini prescrizionali per reati tributari potranno passare dagli attuali 10 anni a 11 anni e 6 mesi o da 7 anni e 6 mesi a 9 anni se si verifica una sola di tali cause di sospensione, oppure a 13 anni o a 10 anni e sei mesi se le due cause di sospensione si verificano entrambe.

Ma, non essendo tu un esperto della disciplina, potresti non sapere che queste nuove regole trovano applicazione solo ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017, e quindi agli eventuali illeciti penali commessi con le prossime dichiarazioni.

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