Non siete solo voi a poter dare di matto, ma pure la cartelle esattoriali possono essere folli: mai sentito parlare delle cartelle pazze di Equitalia?
Si tratta della pretesa di pagamento di un debito in realtà inesistente, o perché già pagato, o perché prescritto, o ancora perché infondato e insussistente.
A prescindere dal fatto che è sempre buona norma verificare la reale esistenza del debito (anche, se del caso, ricorrendo a un CAF, un commercialista, o un tributarista nei casi più complessi), si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di notifica per produrre istanza di sospensione delle cartelle Equitalia che, verificate come detto poc’anzi, dovessero produrre un’anomalia.
A seguito dell’istanza, che può essere presentata fisicamente presso gli sportelli dell’ente oppure sul sito istituzionale, Equitalia (se il contribuente ha già pagato il tributo dovuto prima della formazione del ruolo, ha ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice, dispone di una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito) o l’ente creditore (in tutti gli altri casi non ricompresi in quelli or ora citati) procederanno ad una verifica della legittimità o illegittimità della richiesta di pagamento.
Per avviare la procedura online, una volta entrati nel sito di Equitalia, sarà necessario cliccare su “Sospendere la riscossione” e trascrivere i propri dati e quelli dell’atto per il quale si avanza la richiesta di sospensione, allegando copia della propria carta di identità o di qualunque altro documento di riconoscimento valido, assieme a tutta la documentazione che giustifica la richiesta (ricevuta di pagamento, copia della sentenza etc.).
Ipotizziamo che non si ritenga di dover pagare il corrispettivo di una multa: ci recheremo presso il Comune, qui presenteremo istanza, e se la nullità della cartella Equitalia troverà riscontro, sarà il Comune in questione a comunicare l’esito all’Agenzia delle entrate, in modo che si proceda alla cancellazione delle cartelle Equitalia e del relativo debito.
Nel caso in cui, a seguito di istanza di sospensione, né l’Equitalia né l’ente creditore diano risposta, sarà solo necessario attendere 220 giorni perché le cartelle Equitalia risultino annullate.
Tuttavia, anche nel caso in cui l’esito dell’accertamento effettuato fosse negativo, è possibile tentare di far valere ancora la propria posizione procedendo, entro 60 giorni, ad un ricorso in merito alle cartelle emesse da Equitalia: ma si tratta di un iter più lungo e tortuoso.
Bisognerà infatti ricorrere alla commissione tributaria che prevede innanzitutto una fase amministrativa, detta reclamo-mediazione, ma solo nel momento in cui il valore del contenzioso non superi i 20mila euro, indipendentemente che il provvedimento sia stato emesso dall’Agenzia delle Entrate, dal comune, dalla regione, o da qualsiasi altro ente impositore, e solo nel caso in cui si tratti di:
- avviso di accertamento,
- avviso di liquidazione,
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,
- sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti,
- diniego, revoca o rigetto di agevolazioni o domande di agevolazioni tributarie,
Tale fase preliminare, che dura 90 giorni e sospende automaticamente i termini per la costituzione in giudizio e quelli di pagamento, contempla pure il caso in cui sia lo stesso richiedente a redigere il ricorso e stare in giudizio, ma solo se il debito preteso è inferiore a 3mila euro, altrimenti occorre farsi rappresentare da un difensore, un commercialista, un consulente del lavoro, un dipendente del Caf, o meglio ancora un avvocato tributarista.
Pagati bolli e contributo unificato, il ricorso alle cartelle esattoriali va notificato a chi ha emesso l’atto contestato, e trascorsi i 90 giorni, il procedimento si può concludere col totale accoglimento delle richieste e l’annullamento delle cartelle Equitalia, con l’accoglimento dell’eventuale proposta di mediazione (in questo caso dovremo versare, entro 20 giorni, l’intero importo dovuto o la prima delle 8 o 16 rate trimestrali previste per legge, a seconda che il debito sia inferiore o superiore a 50mila euro) o con il rigetto sia del ricorso alle cartelle Equitalia che della mediazione.
In quest’ultimo caso si avranno ancora 30 giorni di tempo per costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria provinciale, dove andrà depositato o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il proprio fascicolo.
Se il giudice, con la sentenza che definisce il ricorso, dà ragione al ricorrente, l’ente è tenuto ad annullare le cartelle Equitalia e il debito corrispondente.
L’abbiamo detto: soprattutto quando le cose si complicano è bene farsi seguire da un professionista, come quelli che noi di “Avvocati Tributaristi” abbiamo voluto coinvolgere in un grande network su scala nazionale che certamente offre un servizio di qualità, ma che ancor di più va incontro alle esigenze di quanti non possono permettersi di pagare parcelle esorbitanti, come quelle che spesso si legano ai nomi dei “vip del foro”: in definitiva offriamo a tutti la possibilità di difendersi con attenzione e capacità, soprattutto quando il ruolo del “nemico” è incarnato dalle Istituzioni, che sembrano avere sempre il coletto dalla parte del manico rispetto al singolo e semplice contribuente.
E allora non esitate a contattare i nostri professionisti compilando il formulario a disposizione, nel quale ci raccomandiamo che siate il più dettagliati possibile: perché chi ben comincia è a metà dell’opera!