La crisi economica ha fiaccato molti e non è infrequente che sia contribuenti privati che imprese non riescono a liquidare immediatamente i pagamenti dovuti; tuttavia, se la difficoltà si protrae oltre i 60 giorni ordinari, è possibile richiedere una rateizzazione della cartella esattoriale all’Agenzia Entrate Riscossione.
È necessario a tal fine presentare una specifica richiesta, l’istanza di rateazione, che consente appunto di suddividere il debito in più quote: vediamo però quali sono le novità dal punto di vista normativo.
Come funziona il processo di rateizzazione
Esistono due processi di rateizzazione:
1) ordinario, che si caratterizza per:
- un’applicazione per debiti non superiori ai 50.000€;
- una dilazione massima in 6 anni (per un totale di 72 rate mensili);
- la sola necessità di denuncia di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” senza null’altro da allegare. Se però il debito è maggiore di 50.000€, invece, la situazione di difficoltà richiede adeguata documentazione.
2) straordinario, che si caratterizza per:
- una rateizzazione decennale, per un massimo di 120 rate mensili (di importo non inferiore a 100 euro);
- la necessità che il contribuente dimostri delle condizioni economiche di grave indigenza indipendenti dalla sua responsabilità. In particolare, un cittadino è indigente, e quindi può avere accesso al piano straordinario, se incapace di pagare una rata che supera del 20% il reddito mensile del proprio nucleo familiare, da documentare attraverso l’ISEE. Nel caso in cui si tratti di un’impresa il rapporto tra cifra della rata e valore della produzione deve essere superiore al 10% e l’indice di liquidità compreso tra 0,50 e 1;
- l’obbligo di presentare un’istanza motivata all’agente della riscossione.
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I diversi tipi di piani di rateizzazione (72/120 rate)
Qualora le circostanze appena descritte non sussistano sarà possibile accedere solo al sistema ordinario, sempre praticabile anche nel caso in cui la richiesta di rateazione straordinaria avanzata dal contribuente venga respinta.
Sia il sistema ordinario che straordinario possono beneficiare di una proroga, se ovviamente ne sussistono i requisiti, con un incremento rispettivamente di altre 72 o 120 rate.
Inoltre, grazie al Decreto sulle semplificazioni tributarie:
- il piano di dilazione scelto può essere a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti;
- l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione, cosa che accade qualora non vengano corrisposte 8 rate, anche non consecutive (anziché 2 rate consecutive, come previsto nel precedente regime);
- il contribuente che ha ottenuto la rateazione può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Qualora si decada dal beneficio:
- l’agente della riscossione può esigere il restante importo immediatamente ed automaticamente in un’unica soluzione;
- è possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo al dovuto;
- il debito non può essere più rateizzato.
Nel momento in cui l’istanza di rateizzazione venisse negata, il contribuente può impugnare il provvedimento: in precedenza l’impugnazione poteva avvenire solo innanzi al Tar, mentre recentemente la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Rateizzazione da 72 a 120 rate: come fare domanda
La rateizzazione delle cartelle deve essere richiesta inviando il modulo di domanda tramite raccomandata o consegnandolo presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione presenti sul territorio.
Per le cartelle che non superano i 60.000€ la rateizzazione può essere richiesta anche online.
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Quando decadono le cartelle esattoriali?
La riposta a questa domanda presuppone che si chiarisca innanzitutto il tipo di tributo o sanzione di cui si chiede il pagamento: i termini di prescrizione variano infatti da 10 a 3 anni.
Ad esempio, si prescrivono dopo 10 anni le cartelle per debiti:
- Irpef;
- Iva;
- Irap;
- imposta di registro e ipocatastale;
- multe stradali, ma solo nel caso in cui il contribuente avanzi ricorso e perda la causa; in caso contrario le contravvenzioni per violazione del codice della strada e le altre sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni;
- Canone Rai;
- diritti di iscrizione alla Camera di Commercio.
Si prescrivono in 5 anni (ma anche in questo caso il ricorso fa allungare la prescrizione a 10 anni, anche qualora si perdesse la causa) le cartelle per:
- l’imposta sui rifiuti;
- le imposte sulla casa (ancora una volta vale la regola del ricorso)
- Tarsu e Tosap;
- Inps e Inail.
Si prescrive in 3 anni:
- il bollo auto (a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento).
A chi rivolgersi per rateizzare le cartelle esattoriali?
Se avete ricevuto una cartella esattoriale e avete la necessità di rateizzarla ma non sapete come fare e con quale delle procedure possibili a disposizione, potete rivolgervi ad un avvocato tributarista che si occupa proprio di questo (per approfondire potete leggere la nostra risorsa relativa alla figura dell’avvocato tributarista), compilando il formulario che trovi in questa pagina o cliccando sul bottone verde.