Affinché il contribuente sia costretto al pagamento di una cartella esattoriale è necessario che questa sia stata notificata. E dunque cosa accade quando questo non avviene? Come deve comportarsi il contribuente per salvaguardarsi?
Cartelle esattoriali atti non notificati: è possibile fare ricorso?
La prima forma di tutela che il cittadino può adoperare è la richiesta dell’estratto di ruolo all’agente della riscossione, che contiene gli eventuali debiti del contribuente.
Il documento è gratuito e permette di sapere in tempo reale se ci sono cartelle esattoriali aperte a proprio nome.
Qualora queste ultime risultino iscritte ma il soggetto dubiti dell’avvenuta notifica, può richiedere formalmente a Equitalia di provare l’avvenuta consegna della cartella di pagamento, presentando domanda di accesso agli atti amministrativi in carta semplice direttamente agli sportelli dell’agenzia o tramite PEC.
Oppure può decidere di presentare ricorso per via giudiziaria, ma solo entro 60 giorni dal ricevimento dell’estratto di ruolo, e solo se sia assolutamente certo che la cartella non è mai stata consegnata: in caso contrario si sarebbe costretti a pagare non soltanto il debito con Equitalia, ma anche le spese processuali.
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Cartelle non notificate: entro quanto tempo fare ricorso?
Ma quando è possibile presentare ricorso?
Quando ad esempio la notifica risulti viziata, come potrebbe accadere nel caso in cui la cartella venga portata al vecchio indirizzo o consegnata a un soggetto non legittimato al ritiro.
Questo perché, per considerarsi valida, la notifica deve essere eseguita:
- per raccomandata a.r.: in tal caso, la consegna è curata dal postino ed è dimostrata dal
- l’avviso di ricevimento;
- per posta elettronica certificata: in tal caso, la notifica è valida solo se il contribuente rientra tra quei soggetti (imprese e
professionisti) tenuti ad avere una Pec per legge; - per consegna a mano: in tal caso la notifica è curata dal messo notificatore del Comune il quale compila la cosiddetta «relata di
notifica», la quale deve essere posta alla fine della cartella (mai
sull’intestazione) e debitamente firmata dall’ufficiale
giudiziario, con la descrizione delle operazioni da questi
eseguite.
Inoltre, per essere ritenuta valida, la notifica deve avvenire all’indirizzo di residenza del contribuente. Oppure in qualsiasi altro luogo purché il contribuente la riceva effettivamente (quindi, anche per strada, giusto a titolo esemplificativo).
Se invece la raccomandata viene fatta firmare ad un’altra persona, la notifica non è più valida.
La cartella notificata a casa quando il contribuente è momentaneamente assente viene poi lasciata in Comune o all’ufficio postale, ma è necessario che:
1. il postino o il messo notificatore lasci, nella cassetta delle lettere del destinatario, un avviso con cui gli comunica di essere passato
2. venga spedita una seconda raccomandata con la quale il messo o il postino comunichino di aver depositato la cartella esattoriale al Comune o all’ufficio postale
3. la cartella resti 30 giorni al Comune o alla posta, dopo di che si considera perfezionata anche se nessuno la ritira.
È poi necessario che l’esattore conservi non solo gli originali della prima raccomandata ma anche della seconda, pena la nullità della notifica.
Cartella esattoriale non notificata opposizione: come si fa?
Dunque, se una cartella non è mai stata notificata oppure notificata in modo scorretto, allora è sempre possibile impugnarla, tramite anche l’aiuto di un avvocato specializzato in diritto tributario.
Tuttavia, se si ammette di aver ricevuto la cartella, il ricorso viene rigettato: ad esempio, se il postino consegna la cartella al dirimpettaio (cosa non consentita che decreta la nullità della cartella), qualora il contribuente la impugnasse dimostrerebbe di averne avuto conoscenza e quindi il ricorso non potrebbe essere accettato.
È pertanto necessario che attenda il successivo atto dell’Esattore (ad esempio un pignoramento o un preavviso di ipoteca) e, solo in quella sede, avanzi ricorso per non aver mai ricevuto la cartella di pagamento.
Cartella non notificata: eccezione di prescrizione
Non c’è invece da preoccuparsi nemmeno di chiedere l’estratto di ruolo o di avanzare ricorso giudiziario qualora la cartella, sebbene mai notificata, sia già caduta in prescrizione.