“Sono in procinto di separarmi consensualmente da mio marito, il quale ha contratto debiti con lo Stato che, molto probabilmente, non riuscirà a onorare: può Equitalia rivalersi sul mio patrimonio?”: se anche tu vuoi una risposta a questa domanda continua a leggere il nostro articolo…
Il coniuge separato risponde ai debiti dell’altro?
Tutto dipende dal regime patrimoniale che intercorrente tra moglie e marito.
In linea di massima, i debiti contratti dal marito non intaccano i beni di esclusiva proprietà della moglie (e viceversa): i beni personali potranno al più rispondere, per un valore pari a metà del credito, delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, ossia dei debiti concernenti la comunione dei beni.
Tutti i beni cointestati, anche se in regime di separazione dei beni, sono invece pignorabili per i debiti anche di uno solo dei due: il pignoramento però, anche in questo caso, si limiterà al 50% del bene stesso.
Quindi, se su un conto corrente cointestato a moglie e marito sono disponibili 4mila euro, l’Agenzia Entrate Riscossione può pignorare fino a massimo 2mila euro.
Qualora invece sussista un regime di comunione dei beni a rischiare è anche il conto corrente intestato esclusivamente alla moglie: ulteriore frangente, però, nel quale il pignoramento può essere di massimo il 50%.
Qualora invece i beni siano in comunione legale essi sono aggredibili per intero e non solo per metà.
Tuttavia, ritornando alla questione di apertura, se moglie e marito hanno intrapreso una separazione si determina la cessazione dell’eventuale regime di comunione legale dei beni, e dunque anche delle conseguenze appena citate.
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Se il debito è stato contratto prima del matrimonio?
Restano a capo del coniuge che li ha contratti quei debiti che sono stati accesi prima del matrimonio, quali:
- obbligazioni (anche se contratte successivamente al matrimonio ma prima della comunione legale -qualora i coniugi abbiano scelto prima la separazione dei beni e in un secondo momento la comunione-);
- debiti che gravano su beni donati o ricevuti per successione e che non siano in comunione;
- debiti assunti dopo il matrimonio da uno dei due senza il consenso dell’altro;
- debiti assunti nell’esercizio della professione o dell’impresa del coniuge, o per l’acquisto di beni personali;
- obbligazioni derivanti da un fatto illecito commesso dal coniuge.
In tutte queste circostanze viene aggredito il patrimonio personale del coniuge debitore, e solo nel caso in cui questo non sia sufficiente per il saldo i creditori potranno aggredire i beni appartenenti alla comunione, ma solo per un massimo del 50%.
Pignoramento immobiliare nella separazione dei beni
Vediamo il caso specifico della casa che marito e moglie possiedono.
Il pignoramento della casa in comunione dei beni oppure cointestata ai coniugi in separazione dei beni (che comunque può avvenire solo se il debito supera 120mila euro e il valore dell’immobile è superiore anch’esso alla stessa somma) può coinvolgere solo il 50% del suo valore: dunque, venduto l’immobile, metà del ricavato va restituito al coniuge non debitore.
La casa cointestata non può invece essere pignorata se rappresenta l’unico immobile di proprietà del debitore e se funge da luogo di residenza.
Qualora invece la casa sia interamente intestata alla moglie in regime di comunione dei beni essa può essere pignorata per saldare i debiti contratti dal marito, ma per massimo la metà del suo valore.
Ultimo caso: separazione dei beni.
Se la casa è intestata al coniuge non debitore, i creditori non possono pignorarla. Al contrario, se la casa è di proprietà del debitore, i creditori possono pignorarla interamente.
Cosa accade invece quando una coppia si separa (per poi divorziare)?
La moglie rinuncia al mantenimento in cambio della proprietà dell’immobile, che viene dunque salvato dal pignoramento: infatti l’accordo poi viene presentato al giudice che lo convalida, la sentenza del giudice viene trascritta nei pubblici registri immobiliari e ha valore al pari di un atto di donazione. In questo modo, i creditori non troveranno più la casa e quindi non potranno aggredirla.
Attenzione però perché esistono diverse sentenze che hanno revocato la separazione per simulazione, qualora sia stato accertato l’intento fraudolento della coppia che continuava a vivere sotto lo stesso tetto pur a fronte di una residenza in posti diversi.
Se anche tu sei in procinto di separarti ma hai bisogno di capire cosa fare nel caso in cui il tuo ex marito o la tua ex moglie abbiano contratto un debito e abbiano ricevuto una cartella esattoriale, rivolgiti ad uno dei nostri legali professionisti specializzati in diritto tributario e richiedi una prima consulenza. Compila il formulario o clicca sul pulsante verde qui sotto.