Chiunque possieda una macchina, indipendentemente dal fatto che la utilizzi o meno per circolare, è tenuto a versare ogni anno una tassa; ma cosa accade se il bollo auto non viene pagato?
Accade che la Regione (o l’Agenzia delle Entrate nel caso di Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, che godono di statuto speciale) invii al debitore una raccomandata o una PEC (quest’ultimo caso qualora si tratti di aziende o professionisti) con avviso di pagamento.
Ecco una delle tante tipologie di cartelle esattoriali che ti può essere notificata, ma vediamo più nel dettaglio.
Nel giro di 60 giorni il contribuente può avanzare contestazione.
Coloro che non sono tenuti al pagamento (ad esempio chi ha già pagato o magari ha venduto l’auto) possono presentare un’istanza in autotutela.
Se invece coloro che dovrebbero pagare perdurano nel non farlo, la Regione (o l’Agenzia delle Entrate) iscrive a ruolo l’imposta e chiama in causa l’Esattore (Agenzia Entrate Riscossione) affinché effettui un’esecuzione forzata.
Due sono gli anni che l’Agenzia ha a disposizione per notificare la cartella di pagamento, tramite messo notificatore del Comune, raccomandata a.r. o PEC: in caso contrario, il debito decade e il contribuente non è più tenuto al pagamento.
Avvenuta la notifica si hanno 60 giorni per il ricorso, che va prima spedito all’Agenzia stessa e poi, se entro 90 giorni questa non ha prodotto risposta, alla Commissione Tributaria Provinciale.
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Cartella esattoriale tassa automobilistica: cosa succede
Cosa succede invece se il contribuente non paga la cartella per il bollo auto né presenta ricorso?
Accade che, trascorsi 60 giorni dalla consegna della cartella, l’esattore può avviare un pignoramento e/o il fermo auto (misura che impedisce la circolazione del mezzo).
In quest’ultimo caso è però necessario che il contribuente riceva una comunicazione 30 giorni prima che il fermo venga effettivamente attuato, di modo che, in questo lasso di tempo, abbia la possibilità di:
- pagare, ed evitare il fermo;
- chiedere una dilazione di pagamento;
- dimostrare che il mezzo è indispensabile per l’esercizio di una professione o di un’attività imprenditoriale;
- provare che il mezzo è cointestato.
Qualora nessuna delle ipotesi di cui sopra venga soddisfatta, è doveroso ricordare che la circolazione in caso di fermo è reato, e che l’interessato riceve solo il preavviso di fermo e non anche la conferma (per cui è a lui che spetta accertarsi, dopo il ricevimento del preavviso, se e quando il fermo diventa effettivamente esecutivo).
Anche dopo che il fermo sia scattato è possibile arginare la situazione: basta accedere alla dilazione e pagare la prima rata dell’importo totale per tornare a circolare (sarà necessario farsi rilasciare una quietanza dall’Agenzia Entrate Riscossione e presentarla al Pra – Pubblico Registro Automobilistico – che provvede alla sospensione temporanea); tuttavia la cancellazione definitiva avviene solo a debito interamente saldato.
Lo stesso dicasi anche in caso di pignoramento già avviato, fatta eccezione per quello del conto corrente, che può essere sbloccato solo nel caso in cui venga corrisposto l’intero debito (che quindi non può essere rateizzato) entro 60 giorni dalla predetta notifica.
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Prescrizione della cartella di pagamento del bollo auto
La prescrizione della cartella esattoriale per bollo auto si compie in tre anni, ed è automatica (dunque non necessita di adempimenti da parte del debitore).
I termini per la prescrizione si calcolano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto e scade il 31 dicembre del terzo anno.
La prescrizione riguarda sia l’imposta in sé che la cartella di pagamento, per cui:
- se il contribuente riceve l’avviso di accertamento per il mancato versamento del bollo auto dopo i tre anni, è già scattata la prescrizione e non sono dovuti pagamenti;
- se il contribuente riceve la cartella di pagamento dopo 3 anni dall’avviso di accertamento, la prescrizione è già ugualmente attivata.
A chi rivolgersi e come scegliere l’avvocato giusto
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