Violare una disposizione del Codice della Strada comporta l’emanazione di una sanzione amministrativa di natura pecuniaria.
Essa viene comminata attraverso un verbale redatto dagli organi abilitati (polizia stradale e di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani, polizia penitenziaria e corpo forestale dello Stato in relazione ai propri compiti), e deve presentare determinate caratteristiche e contenuti, previsti esplicitamente dalla legge.
Così come prescritta è la necessità che se ne porti a conoscenza il trasgressore.
Oltre al pagamento della somma di denaro può essere prevista anche una sanzione accessoria quale la sospensione o la revoca della patente e la riduzione dei punti della stessa.
Dalla multa alla cartella esattoriale
La legge, come detto, stabilisce anche “la forma” perché una multa sia considerata valida (un verbale incompleto è illegittimo e rende la multa annullabile), per cui essa deve indicare:
- la data, l’ora e la località nelle quali la violazione è
avvenuta; -
generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua
patente di guida, se immediatamente identificato; -
indicazione del proprietario del veicolo, quando non sia stato
immediatamente identificato il trasgressore; - tipo di veicolo e targa;
- citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
- eventuali dichiarazioni del trasgressore;
-
somma da pagare, termini e modalità di pagamento, ufficio o
comando presso cui lo stesso può essere fatto e numero di conto
corrente bancario o postale che può essere adoperato; - le eventuali sanzioni accessorie laddove previste;
- gli eventuali obblighi di esibizione di documenti;
- le autorità competenti per il ricorso;
- la firma del trasgressore;
- nominativo e firma degli agenti accertatori.
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La legge stabilisce anche le modalità di contestazione e notificazione delle sanzioni.
Prima di tutto, qualora possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore (nel caso in cui si tratti di un minorenne contestazione e notifica avvengono nei confronti di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale).
Oltre alla consegna a mano, la multa deve essere notificata entro 100 giorni dall’accertamento della violazione (o 360 per i residenti all’estero).
Copia del verbale è consegnata anche all’ufficio o comando presso cui è in forze l’agente accertatore.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, entro novanta giorni dall’accertamento, va notificato al domicilio del trasgressore.
La contestazione immediata non è necessaria e si provvede dunque a mezzo notifica quando:
- non si sia potuto raggiungere il veicolo a causa dell’alta
velocità; - il veicolo abbia attraversato un incrocio con il semaforo
rosso; - sia stato effettuato un sorpasso vietato;
- sia stata accertata la violazione ma non il trasgressore o il
proprietario del veicolo.
La notifica della multa deve essere fatta entro 90 giorni dall’identificazione del trasgressore o del proprietario, e deve avvenire alla residenza o domicilio di tali soggetti.
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada, possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore tramite raccomandata a/r.
Tra le modalità di notifica previste dalla legge anche la cosiddetta “compiuta giacenza” dell’atto presso la posta o la casa comunale (il trasgressore ha ricevuto l’avviso ma non si è mai presentato per ritirare la multa).
Dalla cartella al fermo auto
Ricevuta una cartella di pagamento dall’ Agenzia Entrate Riscossione si hanno a diposizione 60 giorni per pagare o per chiedere la rateazione o anche per presentare opposizione, così come accade per le altre tipologie di cartelle notificabili.
Se non avviene il pagamento, il riscossore può disporre il fermo amministrativo sull’auto, non prima di aver inviato un preavviso di fermo che deve precedere di 30 giorni l’attuazione della misura in questione.
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Decadenza cartella per multe non pagate
Prima di vedere quando decade una cartella, vediamo più nel dettaglio quando una multa non è legittima.
Innanzitutto, una multa non è legittima, qualora il verbale di infrazione non venga trasmesso e notificato al proprietario dell’auto entro i 90 giorni dall’infrazione stessa.
Allo stesso modo quando l’infrazione è rilevata da un autovelox è necessaria la perfetta taratura dello strumento, pena anche in questo caso l’annullamento della multa.
Se si commette un’infrazione per cause di forza maggiore, laddove si ravvisa un pericolo per la vita propria o altrui, la violazione è giustificata (come ad esempio quando si superano i limiti di velocità pe recarsi al pronto soccorso).
Non può essere considerata legittima nemmeno la multa comminata in caso di segnaletica sbagliata, assente o illeggibile.
Passiamo adesso alla decadenza: entro due anni dall’iscrizione a ruolo della multa l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare la cartella per il recupero del credito; in caso contrario la cartella è nulla per intervenuta decadenza.
Per la precisione però quello che decade è lo strumento di riscossione coattiva, cioè la cartella e tutto ciò che essa comporta, mentre il credito vantato dall’Ente impositore permane.
Prescrizione cartella di pagamento per multe non pagate
Una cartella cade invece in prescrizione dopo cinque anni dall’emissione della multa.
In questo caso, a differenza che per la decadenza, il diritto di esigere il credito si estingue definitivamente: si cancella tutto, dalla contravvenzione iniziale agli interessi di mora, alle spese di notifica.
La medesima regola della prescrizione in cinque anni vale anche successivamente: cioè se arriva una prima cartella entro il quinquennio, ma poi trascorrono altri cinque anni senza che venga più notificato alcun altro atto interruttivo della prescrizione.
E se la multa l’ho pagata o non mi è stata notificata? Come fare ricorso e a chi rivolgersi?
Se la cartella non viene mai notificata è possibile appellarsi all’eccezione di prescrizione, e se sono trascorsi cinque anni dalla data della violazione allora la cartella è nulla.
E nulle sono anche le eventuali intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo amministrativo che richiamino proprio a quella cartella.
In tutti i casi citati, come per gli eventuali ricorsi alle multe, è bene rivolgersi a legali che sono specializzati proprio in questo, e presenti nella tua zona, che ti aiuteranno a risolvere il problema nel migliore dei modi.