Ricorso all’agenzia delle entrate: in quali casistiche è possibile e come funziona
L’Agenzia delle Entrate controlla il fisiologico e corretto adempimento dei cosiddetti obblighi fiscalida parte dei contribuenti. Detto in parole povere, il compito dell’Agenzia delle Entrate è quello di stigmatizzare sul nascere i fenomeni evasivi e favorire al meglio l’adempimento spontaneo dei contribuenti (cosiddetta tax compliance).
È possibile quindi cogliere la doppia anima dell’Agenzia, da un lato è l’organo preposto a contrastare tutte quelle condotte che sono fiscalmente errate (o comunque non corretti) e dall’altro è l’organo che ha il compito di creare un effetto dissuasivo all’evasione e che stimoli l’adesione spontanea.
Ovviamente per poter adempiere i suoi doveri l’Agenzia ha degli strumenti di controllo come ad esempio i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali, le indagini finanziarie, le attività di tutoraggio nei confronti di aziende di elevate dimensioni, gli inviti al contraddittorio, i questionari ecc. Ovviamente nell’ordinamento giuridico esistono taluni strumenti mediante i quali i contribuenti possono ricevere tutela dall’operato dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui un contribuente dovesse ritenere infondato l’addebito a suo carico mosso dall’Agenzia, può sempre chiedere alla stessa l’annullamento (totale o parziale) mediante l’istanza di autotutela. Nel caso in cui l’Agenzia ritenga che l’addebito mosso sia del tutto legittimo, il contribuente può sempre agire in giudizio per far valere le sue ragioni.
Ricorso contro agenzia delle entrate: casistiche e termini
Ai sensi di cui agli artt. 18 – 22 del D.L n. 546/1992 il contribuente che vuole agire in giudizio per impugnare il ruolo o/e la cartella esattoriale è tenuto a presentare ricorso presso le commissioni tributarie provinciali entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della cartella stessa. Prima di specificare le caratteristiche di questo processo, è bene sottolineare che i termini per la proposizione del ricorso sono ufficialmente sospesi nel lasso di tempo che intercorre tra il 1 Agosto fino al 31 del medesimo mese, per le domande volte ad ottenere il rimborso a cui l’Amministrazione non ha dato una risposta, il ricorso può essere presentato dopo tre mesi dalla data di presentazione della suddetta richiesta.
Una volta presentato il suddetto ricorso, è fondamentale notificarlo all’ufficio che ha emanato l’atto oggetto della controversia mediante: posta certificata, consegna a mano, notifica mediante ufficiale giudiziario.
Entro e non oltre i trenta giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente è tenuto a costituirsi in giudizio (ovvero deve depositare o comunque trasmettere alla commissione tributaria alcuni documenti: copia del ricorso e la fotocopia della ricevuta di deposito, o della spedizione a mezzo raccomandata A/R). All’atto di costituzione è necessario altresì allegare la data di iscrizione a ruolodel ricorso tributario nel registro generale e nello stesso devono essere indicatele informazioni utili a comprendere e ad individuare il contenzioso.
Sono diversi i casi in cui è possibile agire in giudizio, ad esempio per contestare il difetto di motivazione del ruolo o della cartella, l’illegittimità della riscossione, l’irregolarità della notifica della cartella esattoriale, il mancato invio dell’avviso bonario, eventuali errori di calcolo derivanti dal controllo automatico, l’errata identificazione del debitore ecc.
Ricorso in autotutela contro agenzia delle entrate
Nel caso in cui si riceve una cartella di pagamento o un accertamento dell’Agenzia delle Entrate palesemente errata o ingiusta, è possibile presentare un ricorso in autotutela direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’aspetto positivo di questo particolare strumento di tutela è che non occorre un professionista per poter redigere l’istanza, chiunque infatti può farlo di proprio polso.
È bene precisare che la presentazione dell’autotutela non interrompe in nessun modo i termini per poter presentare il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, per questo è sempre consigliabile avviare contemporaneamente anche l’iter processuale per evitare eventuali vulnus di tutela. Per presentare l’istanza di autotutela è necessario presentare un semplice foglio con raccomandata A/R sul quale sono indicati tutti i fatti rilevanti, i diritti lesi (e le conseguenti norme violate) e la richiesta di rettifica, di annullamento o di riduzione. È possibile presentare istanza di autotutela nel caso in cui siano scaduti i termini per poter agire dinanzi al giudice.
Nel caso in cui l’Agenzia dovesse accogliere l’istanza, può autonomamente rettificare o addirittura annullare la cartella inviata all’istante. Questa opzione è sicuramente più snella e veloce rispetto al ricorso dinanzi al giudice, tuttavia, diversamente da quest’ultimo, offre meno garanzie di successo visto che l’Agenzia non ha nessun obbligo di rispondere o di accogliere l’istanza di autotutela.
Ricorso Agenzia delle entrate (ex Equitalia): fac simile
Così come sopra precisato, è possibile redigere autonomamente l’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, senza l’ausilio di un avvocato. Ovviamente per evitare di commettere errori è sempre consigliabile utilizzare un modello precompilato. Ecco un fac-simile del modulo per poter presentare il ricorso in autotutela direttamente innanzi all’Agenzia delle Entrate:
MODELLO ISTANZA AUTOTUTELA AGENZIA ENTRATE
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di _________
Ufficio territoriale di ____________
RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA
Con questo modello il Contribuente può chiedere all’Amministrazione finanziaria il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare.
Io sottoscritt ________________ nat__ a______________
il _______________ residente a _______
via/piazza___________ tel._________ email __________ codice fiscale ______________
Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una ditta/società.
in qualità di titolare legale rappresentante altro (specificare) __________
della ditta/società ________
con sede in via_____________città_____ prov. ________codice fiscale/partita Iva ____________________
chiedo
di riesaminare e di procedere all’annullamento totale / parziale del seguente atto:
comunicazione di irregolarità
cartella di pagamento
rigetto istanza di rimborso
avviso di liquidazione
avviso di rettifica
avviso di accertamento
atto di contestazione
altro (specificare): ___________
con n. / prot. ______________ del ________
notificato il ___________
relativo all’anno d’imposta____________
che, con riferimento ai seguenti importi/recuperi: ______
risulta illegittimo per questi motivi: _______________
Sono consapevole che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili).
Allegati:
(compilare se interessa)
delego
alla presentazione questa richiesta __ signor __ __________, tipo documento di riconoscimento ________________, n° _________, rilasciato il ___________ da ____________________.
o Allego la fotocopia del documento di riconoscimento
Luogo e data ______________________ Firma (leggibile)
A chi rivolgersi per il ricorso all’agenzia delle entrate
Nel caso in cui si hanno problemi con una cartella di pagamento o con un accertamento posto in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate, è sempre consigliabile non prendere le cose alla leggera e di mettersi nelle mani di professionisti.
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